Trasparenza online

Nella newsletter pubblicata in data odierna sul proprio sito, il Garante per la protezione dei dati personali esprime il proprio parere favorevole ad Anac su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione recanti regole che le P.A. dovrebbero seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.

Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), terrebbero conto delle diverse osservazioni formulate dal Garante.

Per assicurare la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le P.A. dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari (esempi: il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio) e non i dati del dipendente. E negli esiti dei concorsi pubblici dovranno pubblicare il nome, il cognome, (la data di nascita, in caso di omonimia) e la posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria. Inoltre, nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le autorità pubbliche dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell’anno solare e in ogni caso se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.

Nel dare il proprio parere positivo, tuttavia, il Garante ha chiesto ad Anac di innalzare il livello di tutela. Ad esempio, nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le P. A. dovrebbero evitare di pubblicare dati troppo dettagliati tali da identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore.

Da LeAutonomie.it






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