I tempi di conservazione dei filmati non sono predeterminati: spetta al titolare definirli in base alla finalità effettiva del trattamento, con limite rigido di sette giorni solo per la sicurezza urbana (art. 6, D.L. 11/2009). La sentenza n. 8472 del 31 ottobre 2025 del Consiglio di Stato (conferma di TAR Lombardia Brescia n. 671/2024) ribadisce che, se le immagini sono state legittimamente cancellate allo scadere del termine fissato dal regolamento, non sussiste obbligo di ostensione perché l’accesso vale finché l’amministrazione è tenuta a detenere il documento. Resta l’esigenza di evitare regolamenti obsoleti o “a scadenza fissa” che, pur conformi al principio di limitazione della conservazione (art. 5 GDPR), possono pregiudicare difesa e prova; il periodo va quindi calibrato e motivato nel registro e nella DPIA, in un range ragionevole (da 48 ore a qualche settimana) secondo rischi, esigenze di accertamento e interessi pubblici (stradale, ambientale, tutela da vandalismi).
Videosorveglianza: i tempi di conservazione li decide il titolare
Correlati
Articoli recenti
- L’accesso ai dati personali per fini privati legittima il licenziamento del dipendente
- Videosorveglianza: i tempi di conservazione li decide il titolare
- Intelligenza artificiale e protezione dei dati negli enti locali: il quadro applicativo della legge n. 132/2025
- UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA NEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI – Webinar gratuito il 21/10/2025 a cura di M. Iaselli
- La sinergia digitale tra Europa e Italia: come l’AI Act Service Desk si integra con la nuova governance nazionale dell’intelligenza artificiale
- VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY NEI COMUNI – Webinar gratuito il 29/05/2025 a cura di M. Iaselli