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Videosorveglianza: i tempi di conservazione li decide il titolare

I tempi di conservazione dei filmati non sono predeterminati: spetta al titolare definirli in base alla finalità effettiva del trattamento, con limite rigido di sette giorni solo per la sicurezza urbana (art. 6, D.L. 11/2009). La sentenza n. 8472 del 31 ottobre 2025 del Consiglio di Stato (conferma di TAR Lombardia Brescia n. 671/2024) ribadisce che, se le immagini sono state legittimamente cancellate allo scadere del termine fissato dal regolamento, non sussiste obbligo di ostensione perché l’accesso vale finché l’amministrazione è tenuta a detenere il documento. Resta l’esigenza di evitare regolamenti obsoleti o “a scadenza fissa” che, pur conformi al principio di limitazione della conservazione (art. 5 GDPR), possono pregiudicare difesa e prova; il periodo va quindi calibrato e motivato nel registro e nella DPIA, in un range ragionevole (da 48 ore a qualche settimana) secondo rischi, esigenze di accertamento e interessi pubblici (stradale, ambientale, tutela da vandalismi).






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