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I dubbi applicativi del GDPR

Il regolamento europeo sulla Privacy non prevede distinzioni tra il settore privato ed il settore pubblico, determinando l’insorgere di dubbi applicativi che non hanno giovato in particolare alle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo (di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) sembrerebbe quindi disciplinare alcuni di questi aspetti che difficilmente si prestano ad un automatico adattamento al settore pubblico, tra cui si menziona il concetto di liceità di trattamento, il trattamento di particolari dati per motivi di interesse pubblico rilevante e l’esercizio di alcuni diritti che trovano invece delle limitazioni.

Per ciò che attiene alla liceità del trattamento viene precisato che essa è consentita solo se e nella misura in cui ricorrono determinate condizioni, tra cui la presenza di un consenso al trattamento da parte dell’interessato, la necessità del trattamento per l’esecuzione di un contratto, per adempiere ad un obbligo legale, per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

L’art.7 del decreto legislativo si sofferma poi sul “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”, prevedendo che si considerano compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante i trattamenti individuati dal medesimo articolo o in altri espressamente individuati dalla legge.

Le limitazioni apportate invece dall’art.11 all’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, tra cui il diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica e di limitazione di trattamento, riguardano perlopiù il caso in cui dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Con molta probabilità non saranno questi gli unici dubbi applicativi sui quali sarà necessario intervenire ed a tal fine si consiglia di monitorare la pagina istituzionale del Garante della privacy.

 

Tratto da un articolo di Santo Fabriano.






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