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Pubblicazione di documenti nei siti informatici della p.a. e protezione dei dati personali

Il Servizio consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, con parere emesso in data 22/01/2019, osserva che “è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione on line. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultino eccedenti o non pertinenti”.

La richiesta di parere riguardava la possibilità di  mantenere la pubblicazione di provvedimenti integrali nella sezione Amministrazione trasparente, scaduti i termini di pubblicazione all’albo pretorio, posto che l’Ente aveva individuato come obiettivo strategico nel PTTI il favorire livelli maggiori di trasparenza.

In particolare, viene messa in evidenza l’importanza del principio di «minimizzazione dei dati» (combinato disposto degli artt. 5 e 6 del GDPR) per cui è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite.

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