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Procedimenti disciplinari: escluso l’accesso civico

Il Garante della Privacy, con provvedimento n. 483 del 21 novembre 2018, ha ribadito che la generale conoscenza, tramite l’accesso civico, delle informazioni contenute negli atti relativi a un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto interessato, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale. Nel caso di specie era stata presentata una richiesta di accesso volta a ottenere copia integrale di una deliberazione inerente a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente, di cui era stata pubblicata all’albo pretorio online solo l’oggetto, omettendo il testo della delibera, in considerazione dei dati personali in essa contenuti e nel rispetto «dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice privacy». Il Garante, richiamando i propri precedenti orientamenti in materia di accesso civico ai procedimenti e alle sanzioni disciplinari, ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione di non accogliere la richiesta di accesso al documento integrale. Sul tema, si ricorda che  il Garante con provvedimento n. 254 del 31 maggio 2017 aveva ritenuto legittimo il diniego di accesso agli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente e con provvedimento n. 515 del 7 dicembre 2017 quello relativo all´apertura di un’istruttoria per la possibile inflizione di una sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente, a cui peraltro non era stato dato alcun seguito per carenza dei presupposti.

Qui provvedimento n. 483 del 21/11/2018






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