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Linee Guida AgID sull’EAA: un cantiere normativo aperto tra presunzione di conformità, eccezioni e responsabilità organizzative

Con la pubblicazione, l’11 marzo 2026, delle Linee Guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022, l’Agenzia per l’Italia Digitale compie un passaggio di straordinaria rilevanza nel panorama normativo italiano ed europeo.

Non si tratta di un semplice adempimento burocratico né di una circolare interpretativa di portata limitata: si tratta, al contrario, di un atto di regolazione che disegna un nuovo assetto degli obblighi di accessibilità digitale, estendendoli ben oltre il perimetro della pubblica amministrazione entro il quale erano tradizionalmente confinati, per abbracciare in modo organico il settore privato dei servizi al consumatore.

Il documento, adottato ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale e preceduto da un percorso che ha coinvolto consultazione pubblica, parere della Conferenza Unificata, parere del Garante per la protezione dei dati personali e notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 sulle regole tecniche, rappresenta l’atto di chiusura — almeno formale — di un ciclo normativo aperto con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/882, il cosiddetto European Accessibility Act.

Vale la pena di soffermarsi, innanzitutto, sulla genesi e sul significato politico-giuridico dell’operazione. La Direttiva 882/2019 ha costituito il punto di svolta nel modello europeo di regolazione dell’accessibilità: se fino ad allora gli obblighi si concentravano essenzialmente sugli enti pubblici — con la Direttiva (UE) 2016/2102 recepita in Italia con il d.lgs. 106/2018 — l’EAA ha spostato il baricentro verso il mercato interno, imponendo standard di accessibilità a una vastissima categoria di operatori privati che forniscono servizi ai consumatori. Il decreto legislativo 82/2022 ha recepito tale impostazione nell’ordinamento italiano, prevedendo che le relative disposizioni producessero effetti a decorrere dal 28 giugno 2025. Le Linee Guida ora pubblicate da AgID colmano, con quasi nove mesi di ritardo rispetto a tale data, un vuoto applicativo che aveva generato non poca incertezza tra gli operatori economici.

L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delineato dalle Linee Guida è di per sé notevolissimo. Sul piano oggettivo, i servizi coinvolti spaziano dai servizi di comunicazione elettronica ai servizi di accesso ai media audiovisivi, dai servizi di trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo e su gomma, inclusi i servizi urbani ed extraurbani) ai servizi bancari per consumatori, dagli e-book e software dedicati ai servizi di commercio elettronico.

Si tratta, è evidente, di settori che coprono la quasi totalità delle interazioni quotidiane tra il cittadino e il mercato digitale: fare acquisti online, accedere al proprio conto corrente, prenotare un biglietto del treno, scaricare un libro digitale, guardare un contenuto in streaming.

Ognuna di queste attività, nella misura in cui avviene tramite siti web o applicazioni mobili rivolti al consumatore, è adesso soggetta ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto. Sul piano soggettivo, i destinatari sono tutti i fornitori di tali servizi, con la sola esenzione delle microimprese — ossia delle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro — che rimangono formalmente escluse dagli obblighi, sebbene le Linee Guida richiamino l’auspicio della direttiva affinché anche esse adottino pratiche inclusive.

Un elemento di particolare rilievo, che le Linee Guida affrontano con una certa profondità, è la distinzione concettuale e operativa tra i requisiti di accessibilità applicabili ai servizi nella loro generalità — disciplinati dalla sezione III dell’Allegato I del decreto — e i requisiti aggiuntivi previsti per categorie specifiche di servizi, contenuti nella sezione IV del medesimo Allegato. I primi attengono alla struttura generale di erogazione del servizio: la multi-canalità sensoriale delle informazioni, la percepibilità e comprensibilità dei contenuti, la compatibilità con le tecnologie assistive, l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili secondo i principi POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust). I secondi calano tali principi nelle specificità di ciascun settore: si va dalla disponibilità del testo in tempo reale per i servizi di comunicazione elettronica, alla sincronizzazione di audio e testo negli e-book per utenti dislessici, fino alla limitazione del livello di complessità linguistica al B2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue nei servizi bancari — una prescrizione di assoluta concretezza operativa, che impone alle banche di redigere le proprie comunicazioni in un italiano accessibile anche a chi ha difficoltà cognitive o di comprensione testuale.

Il riferimento agli standard tecnici è un altro snodo cruciale del documento. Le Linee Guida indicano nell’EN 301 549 v.3.2.1 del 2021 la norma armonizzata di riferimento per la conformità ai requisiti generali di accessibilità dei servizi ICT, ricordando al contempo che la Commissione europea ha già avviato il processo di revisione di tale norma mediante il mandato di standardizzazione del settembre 2022. Parallelamente, le WCAG 2.1 — e, implicitamente, le WCAG 2.2 pubblicate nell’ottobre 2023 — costituiscono il punto di riferimento per l’accessibilità dei contenuti web, con il livello AA quale soglia minima obbligatoria.

La combinazione tra norma tecnica armonizzata e linee guida W3C crea un sistema a doppia legittimazione: la conformità alle norme armonizzate fa scattare la presunzione di conformità ai requisiti del decreto, sollevando il fornitore dall’onere di dimostrare caso per caso l’adeguatezza delle proprie soluzioni. Questo meccanismo, tratto direttamente dalla tradizione del diritto europeo del mercato interno, è uno degli strumenti più efficaci per incentivare l’adeguamento spontaneo degli operatori.

Particolarmente degna di attenzione è la disciplina delle eccezioni, strutturata su tre livelli. Il primo è quello della modifica sostanziale: se rendere conforme un servizio ai requisiti di accessibilità implica una modifica tale da alterarne la natura strutturale — si pensi al rifacimento integrale dell’interfaccia utente di un sito web o alla migrazione da un CMS a un altro — il fornitore può documentare tale circostanza e comunicarla ad AgID, senza che scattino le sanzioni previste. Il secondo è quello dell’onere sproporzionato: se i costi dell’adeguamento risultano eccessivi rispetto alle dimensioni dell’impresa, al suo fatturato, ai benefici attesi per le persone con disabilità, il fornitore può invocare questa eccezione, a condizione di valutarla secondo i criteri puntuali dell’Allegato V del decreto e di aggiornare tale valutazione almeno una volta all’anno. Il terzo livello è quello delle disposizioni transitorie: i contratti stipulati prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni; i terminali self-service già in uso possono continuare a operare per tutta la loro vita economica utile, fino a un massimo di vent’anni dalla messa in funzione.

È tuttavia importante segnalare un aspetto critico di queste eccezioni: la loro gestione non è automatica, né è sufficiente invocarle in modo generico. Le Linee Guida chiariscono che il fornitore deve documentare la valutazione, conservarla per almeno cinque anni e comunicare immediatamente ad AgID sia le non conformità rilevate, sia le misure correttive adottate, sia l’eventuale ricorso alle eccezioni. Questo sistema di trasparenza attiva — che ricorda per certi versi il meccanismo delle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati previste dal GDPR — impone un’organizzazione interna adeguata, che le Linee Guida suggeriscono di strutturare attorno a una funzione di compliance dedicata o, per le realtà più piccole, a un “Referente dell’accessibilità”. Il parallelo con la figura del DPO nel diritto della protezione dei dati è evidente e non casuale: la complessità crescente degli obblighi regolatori spinge verso la specializzazione delle funzioni di controllo interno, una tendenza che investe ormai trasversalmente il diritto dell’impresa digitale.

Proprio su questo punto si innesta una delle osservazioni più interessanti che le Linee Guida offrono, nella sezione dedicata agli approfondimenti organizzativi: la raccomandazione di coinvolgere direttamente persone con disabilità nelle fasi di progettazione e collaudo dei servizi, in un’ottica di co-design. Non si tratta di una prescrizione formale, ma di un orientamento che riflette la maturità raggiunta dal paradigma dell’accessibilità by design: non basta rispettare formalmente le checklist tecniche, occorre integrare la prospettiva dell’utente con disabilità sin dalla fase concettuale del servizio.

Le Linee Guida allegano a questo proposito schede di controllo puntuali — quattro in tutto, relative rispettivamente ai siti web secondo EN 301 549, ai siti web secondo WCAG 2.1, ai documenti non web e alle applicazioni mobili — che costituiscono strumenti operativi immediatamente utilizzabili dagli operatori per effettuare un’autovalutazione della propria conformità.

Non va trascurata, infine, la dimensione relativa alla protezione dei dati personali, che le Linee Guida trattano con una sensibilità che va oltre il semplice rimando al GDPR. Il documento sottolinea come le tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità — screen reader, dispositivi braille, configurazioni specifiche del browser — possano essere tracciate da sistemi di cookies o browser fingerprinting, rivelando indirettamente la condizione di disabilità dell’utente, dato che ricade nella categoria delle informazioni sensibili tutelate dall’articolo 9 del Regolamento europeo.

Il fornitore è pertanto tenuto a non ricorrere a tali tecniche di tracciamento e a dichiararlo esplicitamente nelle informazioni obbligatorie sull’accessibilità. Questo incrocio tra diritto dell’accessibilità e diritto della protezione dei dati è uno dei profili più innovativi dell’intero impianto normativo e merita certamente ulteriore approfondimento nella prassi applicativa.
Sul versante della vigilanza e dei reclami, AgID assume un ruolo centrale. I consumatori che ritengano inaccessibile un servizio per la propria condizione di disabilità possono presentare reclamo direttamente all’Agenzia, che ha predisposto una piattaforma digitale dedicata. L’Agenzia svolge una prima valutazione formale del reclamo, poi coinvolge il fornitore in una fase di approfondimento sostanziale — obbligatoria in forza del considerando 99 della Direttiva, che richiede meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie prima del ricorso all’autorità giudiziaria — e può richiedere modifiche al servizio, nonché disporre sanzioni fino al 5% del fatturato per i soggetti con ricavi medi superiori a 500 milioni di euro.

In conclusione, le Linee Guida AgID sull’EAA rappresentano un documento di notevole spessore tecnico-giuridico, che richiede una lettura attenta da parte di tutti i soggetti coinvolti: dai grandi operatori del commercio elettronico e della finanza digitale alle case editrici di e-book, dalle compagnie di trasporto agli operatori di telecomunicazione.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accessibilità digitale non è più una questione di buona volontà o di responsabilità sociale d’impresa, ma è un requisito di legge, presidiato da un’autorità di vigilanza con poteri sanzionatori, integrato in un sistema di standard tecnici europei e correlato agli obblighi di protezione dei dati personali. Chi non si adegua rischia non solo sanzioni, ma anche un posizionamento deteriore sul mercato, poiché l’accessibilità — come le Linee Guida stesse ricordano — amplia la platea dei fruitori e migliora la qualità percepita del servizio per tutti gli utenti, disabili e non. La sfida organizzativa è aperta; la cornice normativa, finalmente, è completa.

Da Leautonomie.it






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