Whistleblowing: le indicazione del Garante Privacy

Le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità hanno ricevuto il parere favorevole dell’Autorità Garante Privacy, in merito alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni che facilitano l’individuazione di fenomeni corruttivi nella Pa.

Le Linee guida – rivolte ai datori di lavoro in ambito pubblico, ma contenenti anche indicazioni per l’inoltro di segnalazioni da parte di dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi per la Pa – specificano le misure tecniche di base che le pubbliche amministrazioni, titolari del trattamento dei dati, dovranno adottare ed eventualmente ampliare, tenendo conto degli specifici rischi del trattamento e nel rispetto dei principi di privacy-by-design e privacy-by-default.

Il parere favorevole del Garante privacy è però condizionato all’integrazione di modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione delle segnalazioni, ritenendo che “nello schema di linee guida si rinvengono ancora alcuni ulteriori profili che richiedono un perfezionamento con riguardo alla protezione dai dati personali”.

tra queste: circoscrivere meglio le condotte segnalabili con il “whistleblowing”, specificati meglio – seppure con alcune limitazioni a tutela dell’identità del segnalante – i diritti garantiti dalla normativa privacy anche all’autore del presunto illecito.

Inoltre deve essere limitata al “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” la possibilità di associare la segnalazione all’identità del segnalante e definire meglio “l ruolo svolto nel trattamento dei dati dai soggetti (sia interni all’amministrazione, sia esterni come l’Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti) che possono conoscere le informazioni contenute nelle segnalazioni riservate.”

Qui Provvedimento n.215/2019

 






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