Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

1 Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (19A03970) (GU n.140 del 17-6-2019)

Vigente al: 17-6-2019

Art. 5 septies

Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani

1. Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonche’ per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 2. Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita’, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute e’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonche’ per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.






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