Con la Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, vengono evidenziati i rischi e le criticità derivanti dalle diverse attività di trattamento previste per la richiesta e attribuzione del Reddito di cittadinanza.
In particolare le criticità rilevate dal Garante Privacy riguardano:
- Il trattamento su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti del suo nucleo familiare (anche minorenni) e suscettibili di esporre l’interessato a discriminazioni. In particolare, i dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.
- Non sono individuati con sufficiente chiarezza i soggetti pubblici coinvolti, né fissati i criteri in base ai quali si possa ritenere di volta in volta giustificato, rispetto agli specifici obiettivi perseguiti e in ottemperanza ai principio di proporzionalità, l’utilizzo di determinate categorie di informazioni.
- Il “monitoraggio” sull’utilizzo della carta Rdc, da parte dei beneficiari, che fa sì che tutte le movimentazioni sulla carta siano messe a disposizione delle piattaforme digitali presso l’Anpal e il Ministero del lavoro.
In generale, il Garante rileva che “il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, deve essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.”
Ed ancora che “l’attuazione del Rdc non può, infatti, eludere le garanzie dei diritti e delle libertà sancite dalla disciplina di protezione dati, in danno proprio delle persone che tale beneficio intende invece tutelare” e rimette “al legislatore nazionale la previsione delle condizioni e dei limiti necessari, secondo il canone di proporzionalità, a coniugare la dignità e i diritti fondamentali della persona con esigenze di interesse generale quali quella al contrasto di frodi e abusi, nonché alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale e altri obiettivi di politica attiva del lavoro. ”
In altri termini,”le previsioni normative nazionali devono essere proporzionate alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati personali, nonché prevedere misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi delle persone coinvolte.”