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Reddito di Cittadinanza: Le osservazioni del Garante Privacy

Con la Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, vengono evidenziati i rischi e le criticità derivanti dalle diverse attività di trattamento previste per la richiesta e attribuzione del Reddito di cittadinanza.

In particolare le criticità rilevate dal Garante Privacy riguardano:

  1. Il trattamento su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti del suo nucleo familiare (anche minorenni) e suscettibili di esporre l’interessato a discriminazioni. In particolare, i dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.
  2. Non sono individuati con sufficiente chiarezza i soggetti pubblici coinvolti, né fissati i criteri in base ai quali si possa ritenere di volta in volta giustificato, rispetto agli specifici obiettivi perseguiti e in ottemperanza ai principio di proporzionalità, l’utilizzo di determinate categorie di informazioni.
  3.  Il “monitoraggio” sull’utilizzo della carta Rdc, da parte dei beneficiari, che fa sì che tutte le movimentazioni sulla carta siano messe a disposizione delle piattaforme digitali presso l’Anpal e il Ministero del lavoro.

In generale, il Garante rileva che “il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, deve essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.”

Ed ancora che “l’attuazione del Rdc non può, infatti, eludere le garanzie dei diritti e delle libertà sancite dalla disciplina di protezione dati, in danno proprio delle persone che tale beneficio intende invece tutelare” e rimette “al legislatore nazionale la previsione delle condizioni e dei limiti necessari, secondo il canone di proporzionalità, a coniugare la dignità e i diritti fondamentali della persona con esigenze di interesse generale quali quella al contrasto di frodi e abusi, nonché alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale e altri obiettivi di politica attiva del lavoro. ”

In altri termini,”le previsioni normative nazionali devono essere proporzionate alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati personali, nonché prevedere misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi delle persone coinvolte.”

Qui Memoria del Presidente del Garante






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