Newsletter promozionali: Cassazione su CONSENSO INFORMATO ai sensi GDPR

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Cassazione civile, Sez. II, sentenza 2 luglio 2018, n. 17278 

 

TESTO INTEGRALE A QUESTO LINK

 

Può dunque dirsi che il consenso in questione debba essere ricondotto
alla nozione di «consenso informato», nozione ampiamente impiegata
in taluni settori — basti menzionare il campo delle prestazioni
sanitarie — in cui è particolarmente avvertita l’esigenza di tutelare la
pienezza del consenso, in vista dell’esplicazione del diritto di
autodeterminazione dell’interessato, attraverso la previsione di
obblighi di informazione contemplati in favore della parte ritenuta più
debole.
Tale lettura trova conferma nel rinvio al già citato articolo 13, l quale
enumera le informazioni che devono essere fornite all’inte -essato
prima che questi esprima il suo consenso, ed altresì nella previsione
dell’articolo 11, comma 1, lett. b e d, del Codice della privacy, I quale
consente l’utilizzo dei dati solo per gli scopi per cui sono stati raccolti
e che devono essere comunicati all’interessato prima che egli
manifesti il suo consenso.

Più in specifico, con riguardo all’aspetto della libertà, occorre
esaminare, in relazione al caso in esame, la questione se il
condizionamento di cui si è detto, tale da far sì che il consenso non
sia conforme al dettato normativo, possa essere ravvisato nell’ipotesi
in cui l’offerta di un determinato servizio da parte del gestore di un
sito Internet sia — per l’appunto — condizionato al Nasi° del
consenso all’utilizzo dei dati personali per il successivo invio, d3 parte
di terzi, di messaggi pubblicitari: quesito al quale si riferisce, oggi, il
comma 4 dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, secondo cui:
«Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, tiene
nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che
l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio,
sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati
personali non necessario all’esecuzione di tale contratto».
Ritiene la Corte, nel quadro di applicazione del citato articolo 23, che
la risposta al quesito non possa essere univoca e, cioè, che il
condizionamento non possa sempre e comunque essere dato per
scontato e debba invece essere tanto più ritenuto sussistente, quanto
più la prestazione offerta dal gestore del sito Internet sia ad un
tempo infungibile ed irrinunciabile per l’interessato, il che non può
certo dirsi accada nell’ipotesi di offerta di un generico 3ervizio
informativo del tipo di quello in discorso, giacché all’evidenza sl tratta
di informazioni agevolmente acquisibili per altra via, eventuEllmente
attraverso siti a pagamento, se non attraverso il ricorso all’editoria
cartacea, con la conseguenza che ben può rinunciarsi a detto s;ervizio
senza gravoso sacrificio.






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