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Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15 in attuazione della direttiva (UE) 2016/680

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018 il Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”

Il decreto regolamenta il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

I punti chiave riguardano:

  1. La conservazione dei dati, permessa per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, la previsione di esami periodici per verificarne la persistente necessità di conservazione, la possibilità di renderli  anonimi una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.
  2. I diritti dell’interessato sono regolati dalle disposizioni normative che disciplinano tali procedimenti ed assicurati dalle garanzie che riconoscono i diritti di difesa all’interno del procedimento penale; viene inoltre previsto, con riferimento ai terzi, uno speciale procedimento attraverso il quale qualsiasi interessato, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.
  3. L’ 0bbligo per l’autorità giudiziaria di nominare il responsabile della protezione dati.
  4. Il trasferimento dei dati verso paesi Terzi organizzazioni internazionali nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’adozione, da parte della Commissione dell’Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.
  5. Il ruolo del Garante Privacy, escluso dal controllo sul trattamento svolto dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero.

 






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