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Il controllo dei vincoli di trasparenza

Gli OIV devono inviare all’Anac tramite l’applicativo dalla stessa predisposto le attestazioni sul rispetto dei vincoli di trasparenza da parte di tutte le PA e delle società dalle stesse controllate ed i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) devono dare corso alla pubblicazione sul sito dell’ente entro il 15 luglio.

Inoltre gli OIV devono dare corso alla effettuazione di un monitoraggio sull’adeguamento dei singoli enti agli eventuali rilievi accertati alla data del 30 novembre 2024 e devono inviare tali attestazioni all’Anac entro il 15 gennaio 2025, date entro la quale i RPCT devono provvedere alla pubblicazione di tale attestazione sul sito.

Previsione della possibilità per gli organismi di valutazione di avvalersi del supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Possono essere così riassunte le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione Anac 213 del 23 aprile 2024 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità”. Mancano nella deliberazione le indicazioni su come dare corso alla assegnazione dei punteggi sui singoli dati. Viene invece precisato che gli OIV, sempre sulla base delle informazioni fornite dal responsabile per la trasparenza, devono dare corso alla redazione di “un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione trasparente”.

Un elemento di novità è il seguente: le “date sono state riviste con l’intento di assicurare, agli organismi con funzione di attestazione e alle Amministrazioni coinvolte nel processo di verifica, un tempo più idoneo alla migliore organizzazione delle correlate attività di rilevazione, monitoraggio e pubblicità”.

Occorre ricordare che le indicazioni dettate per gli OIV si estendano a tutti gli organismi che svolgono compiti analoghi. Sono inoltre fornite indicazioni “sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2024 anche sulla base dell’analisi degli esiti” di tali attestazioni, attività che prevedono il coinvolgimento della Guardia di Finanza nella effettuazione dei controlli.

I SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenute, in primo luogo, a dare applicazione al dettato normativo tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comprese le autorità portuali e quelle indipendenti di garanzia, vigilanza e regionale, nonché gli ordini professionali. Ed ancora: gli enti pubblici economici; le  società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate; le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; le società a partecipazione pubblica non di controllo. Per questi enti le attività sono svolte dagli “organismi/soggetti con funzioni analoghe all’OIV”.

LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Gli organismi di valutazione possono avvalersi della “collaborazione del RPCT”; se l’ente è privo dell’OIV o di una struttura analoga “l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT”.

Attraverso la applicazione ANAC, gli OIV potranno “documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull’assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024; convalidare le verifiche; estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche – ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2024” nel sito internet.

Il RPCT è chiamato alla pubblicazione della griglia elaborata dall’OIV e ad “assumere le iniziative utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero di migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili”. Alla data del 30 novembre 2024 gli OIV verificheranno che le proprie indicazioni siano state recepite e che, di conseguenza, i siti siano stati adeguati e a partire dal 2 dicembre e fino al 15 gennaio “utilizzeranno l’applicativo web fornito dall’Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna completezza di contenuto”. Possono inoltre effettuare verifiche ulteriori.

Costituiscono una novità le seguente indicazioni: 1) “l’applicativo fornito dall’Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nella presente delibera, ai fini dell’adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione”; “l’OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione Controlli e rilievi sull’amministrazione di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento”.

I DATI DA ATTESTARE

I dati da attestare sono, per le pubbliche amministrazioni, i seguenti: 1) Consulenti e collaboratori (art. 15); 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20); 3) Enti controllati (art. 22); 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27); 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30); 6) Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31); 7) Servizi erogati (art. 32); 8) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1); 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39).

Leggiamo nella delibera, come spiegazione, che “la scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell’ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali”.

Per ognuno dei dati richiesti occorre effettuare le seguenti verifiche:

  • Pubblicazione (se il dato è pubblicato o meno nella sezione amministrazione trasparente);
  • Completezza del contenuto (se il dato contiene tutte le informazioni richieste). Ove si siano delle carenze le amministrazioni sono impegnate a colmarle entro il 30 novembre;
  • Completezza rispetto agli uffici (se il dato è riferito a tutti gli uffici);
  • Aggiornamento (se la pagina web ed i documenti sono aggiornati);
  • Apertura formato (se il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile).

Per ognuno di questi fattori non sono stati indicati, come negli anni precedenti fino al 2023, dei punteggi e non sono state dettate delle regole operative per l’applicazione di tali punteggi.






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