Come previsto dall’art. 141, D.Lgs. n. 196 del 2003 modificato dall’art. 13, D.Lgs. n. 101 del 2018 l’interessato può rivolgersi al Garante con un nuovo mezzo di tutela in via amministrativa, ossia, il reclamo previsto dall’art. 77 del Regolamento. Il reclamo viene quindi individuato come un’unica forma di tutela amministrativa dell’interessato dinanzi al Garante quale autorità di controllo, in linea con quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento europeo.
GDPR: cambiano le caratteristiche del reclamo ed anche i tempi del procedimento si allungano
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