Il ruolo del consulente del lavoro dopo l’entrata in vigore del GDPR

In seguito a numerosi quesiti provenienti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante per la privacy ha chiarito che sulla continuità della Direttiva 95/46/CE, “il Regolamento conferma le definizioni di titolare e responsabile del trattamento, nelle quali il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e il secondo colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Ne consegue che “i consulenti del lavoro sono “titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche, come ad esempio i liberi professionisti determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento. Sono, viceversa, “responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare.”

Rientrano in quest’ultimo caso attività quali la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali.

Qui risposta del Garante completa






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